Appena ricevuto dal Presidente nazionale, Dott.ssa Nausicaa Orlandi:
NEWS – CREDITI FORMATIVI
La FNCF riceve in data odierna dalla CNFC la delibera ufficiale relativa ai crediti formativi. IMPORTANTE RISULTATO PER I CHIMICI E’ SICURAMENTE LA CONVERSIONE AUTOMATICA DA CREDITI CFP A ECM IN RAPPORTO DI 1:1 RELATIVAMENTE AI SOLI ANNI 2017 – 2018. IMPORTANTE PER TUTTI E’ IL DEBITO FORMATIVO PARI A 50 ECM RELATIVO AL PERIODO 2017-2019 (TRIENNIO ECM DI RIFERIMENTO). Maggiori spiegazioni su modalità verranno erogate successivamente.
Di seguito il testo della delibera della CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua)
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA
Art. 1
Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.
Art. 2
Restano invariati gli obblighi relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio previsti per i professionisti che esercitavano la professione sanitaria per cui sussisteva un obbligo di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM anche precedentemente alla Legge, n. 3, 11 gennaio 2018. Gli Ordini territoriali dovranno definire l’elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l’obbligo di formazione continua ECM, in modo da calcolare il loro obbligo triennale individuale.
Art. 3
Per i professionisti appartenenti agli Ordini di cui alla Legge, n. 3 dell’11 gennaio 2018, in via transitoria ed esclusivamente per il triennio 2017/19 è riconosciuto un criterio di equivalenza tra i crediti CFP e quelli ECM. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP), acquisiti negli anni 2017/2018, è determinato secondo un rapporto di equivalenza: a ciascun credito CFP corrisponde un credito ECM.
Art. 4
Si considerano validi ai fini dell’assolvimento del predetto obbligo formativo del presente triennio eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti, prima della decorrenza dell’obbligo formativo, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui all’articolo precedente nel corso del triennio 2017/2019.
Art. 5
I crediti CFP acquisiti nell’anno 2019 dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, erogati dai soggetti precedentemente autorizzati a svolgere attività formativa continua professionale che abbiano presentato l’istanza di accreditamento provvisorio in qualità di provider ECM saranno considerati equivalenti, per il solo anno 2019, ai crediti ECM.