Chi può iscriversi all’Albo dei Chimici?
Possono iscriversi all’Albo dei dottori Chimici i laureati del vecchio e nuovo ordinamento dei corsi di laurea che abbiano superato lo specifico Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.
Possono iscriversi alla SEZ. B dell’Albo coloro i quali sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
ex D.P.R. 328/2001:
Classe 21) Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe 24) Scienze e tecnologie farmaceutiche
ex D.M. 16 MARZO 2007
L–27 Scienze e tecnologie chimiche (in precedenza denominata classe 21)
L–29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (in precedenza denominata classe 24)
Possono iscriversi alla SEZ. A dell’Albo coloro i quali sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
ex D.P.R. 328/2001:
Classe 62/S Scienze Chimiche
Classe 81/S Scienze e tecnologie della Chimica
Classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale
ex D.M. 16 MARZO 2007
LM–13 Farmacia e Farmacia Industriale (in precedenza denominata classe 14/S)
LM–54 Scienze Chimiche (in precedenza denominata classe 62/S)
LM–71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (in precedenza denominata classe 81/S)
Il professionista può iscriversi all’Albo del luogo di residenza o del luogo ove ha posto il suo domicilio professionale. Per maggiori informazioni concernenti la documentazione necessaria per l’iscrizione si suggerisce di consultare il sito del CNC alla sezione “Ordini territoriali” nel quale sono indicati i vari siti internet ed i recapiti per contattare direttamente l’Ordine territoriale.